Ad aprile 2025 la Corte d’Assise di Venezia ha depositato le motivazioni della sentenza che ha condannato all’ergastolo Filippo Turetta per il femminicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin. Una sentenza che ha provocato molte polemiche, arrivando persino a considerarla un atto di violenza istituzionale, soprattutto per l’esclusione di due aggravanti, stalking e crudeltà. Riportiamo qui le lucide analisi di due esperte, Milli Virgilio, avvocata, che si riallaccia a quella di Pina Lalli, sociologa, che si soffermano a evidenziare ciascuna dal proprio punto di vista intellettuale, culturale e professionale, le tante contraddizioni della sentenza e e il fatto, amaro e intollerabile, che ancora una volta le parole di una donna non sono state ascoltate.
La sentenza di condanna all’ergastolo di Turetta per l’assassinio premeditato di Giulia Cecchettin con le sue 149 pagine si offre alla pubblica lettura, oltre che a quella – ovvia – delle parti processuali personalmente coinvolte nella vicenda giudiziaria. La sentenza con la sua motivazione si offre anche al giudizio altrui, quello esterno alla sede giurisdizionale, in oggettiva controtendenza con il (vano) tentativo di evitare ogni “spettacolarizzazione”, praticato ed espresso dalla Corte d’assise, dalla accusa pubblica e dai familiari costituiti che si erano pronunciati e dichiarati contro l’ingresso nel processo come parti civili costituite di enti e associazioni esponenziali.
Né vale a esaurire il pubblico giudizio il mero riferimento alla pronunciata condanna di responsabilità penale né quello all’entità della pena conteggiata nella pena massima dell’ergastolo. Nelle decisioni – in tutte – contano, oltre alla pena inflitta, anche i particolari della sentenza, la sua tecnica stessa di redazione, il linguaggio usato, oltre che la effettiva applicazione al caso concreto di tutta la strumentazione disponibile nelle norme del codice e nella previsione astratta del sistema penale.
Personalmente ho assai apprezzato che la stesura della sentenza proponga in motivazione i testi letterali di moltissimi messaggi e interlocuzioni tra i due giovani: valgono meglio di ogni argomentazione, già di per sé, a dar conto della violenza psicologica (ma anche, talora, della violenza fisica, quella di cui Giulia non avrebbe parlato con nessuno) da lui agita senza tregua contro una giovane donna, generosissima. Per questo è una sentenza di cui ho consigliato la lettura a genitori ed educatori, ancor prima che a studiosi delle varie scienze che si occupino di relazioni interpersonali.
Non mi hanno invece convinto i due passaggi in cui la sentenza ha negato le due aggravanti, quella di aver commesso il reato di atti persecutori e quella di aver agito con crudeltà verso le persone.
Questa particolare aggravante di stalking per l’omicidio fu inserita nel testo legislativo che aveva creato il delitto di atti persecutori (decreto legge n. 11/2009, poi convertito in legge n. 38/2009), aggiungendo – art. 1 – all’omicidio l’ulteriore aggravante “se il fatto è commesso dall’autore di atti persecutori”.
Dunque per applicare l’aggravante – che il Pubblico Ministero aveva contestato nella imputazione -occorreva accertare che Turetta avesse commesso atti persecutori, e cioè il delitto previsto dall’art. 612bis C.P. (ripetutamente modificato dai legislatori, nel senso di un progressivo inasprimento).
La sentenza – a pg 121 – riconosce come pacifico che le condotte contestate a Turetta abbiano carattere persecutorio e dunque integrino la materialità del delitto; mancherebbe invece la prova “concreta e specifica” di almeno uno dei tre “eventi” che sono richiesti dalla legge penale , e cioè che la condotta minacciosa e molesta verso taluno ( la norma penale è di genere neutro) sia stata attuata in modo: 1. “ da cagionare un perdurante e grave stato d’ansia o di paura”; 2. “da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto (…); 3. “da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.
La Corte d’Assise di Venezia – quanto al primo evento richiesto – ha ritenuto che non vi sia la dimostrazione che Giulia abbia provato “ansia” o “paura”. Lo dimostrerebbero i messaggi raccolti agli atti e le dichiarazioni testimoniali di parenti e amici. Per esempio quella del padre: Giulia “non manifestò mai paura, parlando di Filippo al più come fosse un rompiscatole”. Arrabbiata piuttosto che impaurita. Eppure le parole ansia e paura ricorrono spesso nei vari scambi riportati nella sentenza.
Ne ho voluto parlare con la psicologa femminista Ines Rielli [1] e insieme abbiamo riletto la decisione in cui sono raccolte le espressioni di “oppressione”, quando non proprio di “paura”, che Giulia consapevolizza. Di seguito una breve selezione:
A pag. 8 la teste Vanzo dice che: “Giulia era appesantita dall’insistenza di Filippo…”
A pag. 8 la teste Marciano riferisce “dei modi bruschi e del tono di voce usato da Filippo”.
A pag. 9 viene ricordato un episodio in cui “ho visto Giulia scappare via dall’aula, l’ho seguita e Giulia si era chiusa in bagno e piangeva rumorosamente, a mio avviso in preda ad una crisi d’ansia… dopo essersi ripresa mi confidò che stava litigando con Filippo perché la opprimeva e soffocava”.
A pag. 11 le due testi dicono che “Giulia pareva sollevata e serena” dopo aver lasciato Filippo.
Queste premesse sono in netto contrasto con l’assunto, a pag. 11, “nessuno ha mai anche solo accennato al fatto che Giulia avesse timore di Filippo né ha mai percepito che ella soffrisse di uno stato ansioso a causa dell’atteggiamento di costui”.
Giulia definisce chiaramente “opprimente” l’insistenza di Filippo di tornare insieme (pag.17 e 20).
A pag. 18 Giulia afferma chiaramente di aver “avuto paura della reazione di Filippo al rifiuto” di tornare insieme.
A pag. 19 Giulia dice chiaramente di sentirsi logorata dalle richieste di Filippo.
“L’umore di Giulia, dopo la separazione con Filippo, era migliorato” (pag. 20).
Pag. 21 -22 Giulia dice con chiarezza “credo di stare avendo un esaurimento nervoso…Non lo sopporto più…Vorrei che sparisse… Ho questi mega sensi di colpa che si faccia del male. Devo sparire piano piano”.
Pag. 80 “Voglio poter stare serena, ogni tanto mi fai paura”.
Pag. 86 “doverti dire sempre cosa sto facendo…. questa cosa non la voglio più, mi pesa troppo”.
Tutti questi sembrerebbero innumerevoli segni di “uno stato grave e perdurante di ansia e turbamento”, non solo, ma lei sente la paura dentro di sé e la esterna decidendo di lasciarlo.
Se per il DSM – Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali – l’ansia è uno “stato caratterizzato da una sensazione di paura non connessa ad uno stimolo specifico e si manifesta con una iperattività del sistema nervoso autonomo”, allora ansia non è il termine di giusto per definire lo stato di Giulia.
Meglio si attaglia la definizione dell’’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che definisce l’ansia come uno stato di preoccupazione o tensione mentale che si verifica quando si percepisce una potenziale minaccia, sia interna che esterna. Questa sensazione di ansia può essere causata da eventi futuri, situazioni percepite come pericolose o anche da pensieri vaghi e non specifici.
Eugenio Borgna dice che: l’ansia ha voce e noi dobbiamo imparare ad ascoltarla. Proviamo a farlo.
Giulia è una ragazza intelligente e sensibile, che vive una condizione oggettivamente persecutoria: basta vedere l’incredibile numero di messaggi di Turetta. Ne è sopraffatta, tanto che anche lei lo chiama “psicopatico”, e cerca in tutti i modi di contenerlo elaborando strategie di distanziamento e allontanamento: “devo sparire piano piano”.
Se è vero che la differenza tra ansia e paura sta nell’esistenza di un pericolo reale per la paura, mentre per l’ansia non è necessario che vi sia un oggetto specifico che la eliciti (può essere appunto potenziale), forse più che ansia Giulia ha proprio paura: per la propria libertà, per la propria autonomia, per il proprio futuro. Si sente soffocata e difatti gli allontanamenti da Turetta determinano in lei un senso di sollievo: l’umore migliora. Ha paura che Turetta si uccida. Insomma la sua paura ha un soggetto preciso (Turetta), ha motivazioni specifiche (il comportamento ossessivo e ipercontrollante e le minacce di suicidio), ha una soluzione (lasciarlo vuol dire liberarsi dalla paura, stare meglio, sentirsi “sollevata”). Sì, è proprio paura: scomparsa la fonte di paura scompare il malessere.
Certo lei non pensava che sarebbe stata uccisa: ma chi lo pensa?
Colpisce che non abbia riferito a nessuno la violenza fisica subita in almeno tre occasioni. Dunque i riferimenti raccolti, pur nella loro vastità, non sono idonei a esaurire la completezza e la integralità del vissuto intimo di Giulia.
Certo aveva il pudore di chi vive anche il conflitto di essere stata legata emotivamente al persecutore e anche per questo, in qualche modo, tende a essere sempre rassicurante con familiari e amici circa i comportamenti di lui, forse perché pensava di riuscire a gestire la situazione. Oppure per pudore o imbarazzo? In conclusione questa donna ha parlato, ed anche in modo inequivocabile. Ma non è stata creduta. Mai forse come in questo processo ci sono pagine e pagine di trascrizione delle sue parole. Le vogliamo ascoltare? O ancora una volta la parola delle donne deve trovare conferme da altri?
Un altro passaggio non mi convince, quello relativo al terzo “evento” richiesto dalla norma, cioè alla condotta di chi “minaccia o molesta taluno in modo da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.
La sentenza ha considerato, come sintesi della molestia, il fatto in sé della imposizione della frequentazione, escludendo che possa costituire alterazione delle abitudini. Ci domandiamo se non andasse invece considerata la pluralità analitica delle singole condotte attuate, le singole manipolazioni, vessazioni, lo studio videosorvegliato, la buonanotte, le imposizioni non solo della propria presenza di non invitato alle occasioni di incontro, ma anche di toccamenti indesiderati sui banchi di università. Sono tutte condotte alle quali Giulia sente di essere costretta, che non avrebbe voluto né desiderato per sé e soprattutto che non accadevano nei momenti in cui riusciva a liberarsi della presenza molesta di Turetta.
Aggiuntivamente sul punto, la disapplicazione della aggravante a questo così drammatico e esemplare caso concreto ci ripropone tutte le perplessità irrisolte formulate già al 2009 contro la incerta e imprecisa strutturazione tecnica del reato di atti persecutori che accorpava minaccia e molestia, poi esplose con la ratifica 2013 della Convenzione di Istanbul 2011, che invece distingue nettamente la minaccia dalla molestia. A ricaduta di quella inadeguata formulazione constatiamo oggi tutte le conseguenti difficoltà a codificare le molestie sessuali (e in ambito di lavoro).
L’altra aggravante negata è quella di ”(aver adoperato sevizie o) l’aver agito con crudeltà verso le persone” prevista dall’art. 61 c.1, n.4 C.P. in relazione all’art 577 (se il fatto è commesso col concorso della circostanza).
La sentenza si adagia sulla giurisprudenza che mira a colpire l’indole particolarmente malvagia del femminicida, per aver inflitto sofferenze aggiuntive e eccedenti rispetto alla violenza necessaria a causare la morte. Qui già la scelta dell’arma bianca, cioè del coltello (anzi dei coltelli) dimostra una disponibiltà a infierire con lo strumento offensivo. Certo quello che conta non è il numero delle coltellate inflitte (qui 75!). Ma la lettura della dinamica descritta in sentenza agghiaccia e fa riflettere. Sono distinguibili almeno tre fasi diverse di accoltellamenti, ognuna con spargimento e tracce di sangue, prima per strada vicino casa e poi nell’auto dopo averle sigillato la bocca col nastro adesivo acquistato previamente, e infine ancora per strada a distanza di 20 minuti dai calci dell’inizio. Ma seriamente pensiamo che la violenza inflitta sia stata solo quella funzionale alla causazione della morte?
Sicuramente è “infelice”, e doveva/poteva essere evitata, la ricostruzione di un Turetta inesperto e inabile a infliggere la morte. Vero è che comunque a Turetta è stata inflitta la pena massima dell’ergastolo, con tutte le perplessità su questa pena, contraria al principio costituzionale della necessaria finalità rieducativa di ogni pena. Ma riteniamo che la strumentazione predisposta dal sistema penale debba essere applicata ai casi concreti che ne siano meritevoli. Giustizia e equità lo esigono.
Maria (Milli) Virgilio
Avvocata
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Note:
- già docente all’Università del Salento, per anni coordinatrice del Progetto Libera della Provincia di Lecce e co-autrice del libro “Libera-Libere: pensieri e pratiche femministe su tratta, violenza, sfruttamento”, recentemente rieditato da Vita Activa. ↑
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